Sentenza 264/2009 (ECLI:IT:COST:2009:264)
Massima numero 34003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  08/10/2009;  Decisione del  08/10/2009
Deposito del 23/10/2009; Pubblicazione in G. U. 28/10/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena inflitta a persona affetta da Aids conclamata o da altra malattia a causa della quale le condizioni di salute sono incompatibili con lo stato detentivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, incidenza sui diritti inviolabili e vanificazione delle finalità retributiva e rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. La norma non introduce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i malati di cui sopra, tanto che, per il differimento, occorre la condizione che la malattia non solo sia gravemente debilitante ma anche che sia giunta alla sua fase terminale: così facendo, e privilegiando esigenze di natura umanitaria, garantisce un corretto equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena.

-V., citate, sentenze n. 438/1995 e n. 70/1994 e ordinanza n. 145/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 146  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte