Esecuzione penale - Differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena inflitta a persona affetta da Aids conclamata o da altra malattia a causa della quale le condizioni di salute sono incompatibili con lo stato detentivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, incidenza sui diritti inviolabili e vanificazione delle finalità retributiva e rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3), cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, Cost., ove prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. La norma non introduce una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per i malati di cui sopra, tanto che, per il differimento, occorre la condizione che la malattia non solo sia gravemente debilitante ma anche che sia giunta alla sua fase terminale: così facendo, e privilegiando esigenze di natura umanitaria, garantisce un corretto equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza, effettività e certezza dell'espiazione della pena.
-V., citate, sentenze n. 438/1995 e n. 70/1994 e ordinanza n. 145/2009.