Giustizia amministrativa - Giudizio cautelare - Rimborso delle spese del giudizio - Mancata previsione in caso di accoglimento della domanda a favore della parte privata - Ritenuta disparità di trattamento tra le parti e asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Possibilità per la parte privata di ottenere il rimborso ove risulti vittoriosa nel merito - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare, così determinando una palese diversità di trattamento tra la parte pubblica e quella privata (con conseguente violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.) la possibilità stessa di chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative alla fase cautelare. La norma censurata mira a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondate; tale ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Così ricostruita la ratio della norma censurata, quest'ultima appare il frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali. Neppure sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiché la parte privata vittoriosa nella fase cautelare ben può ottenere il rimborso delle spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito.