Ordinanza 269/2009 (ECLI:IT:COST:2009:269)
Massima numero 34008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
08/10/2009; Decisione del
08/10/2009
Deposito del 23/10/2009; Pubblicazione in G. U. 28/10/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Assistenza - Invalidità civile - Ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Termine di decadenza di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa - Lamentata irragionevolezza per l'assoggettamento indifferenziato al medesimo termine di decadenza previsto per le azioni giudiziarie volte al riconoscimento dello stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità rilevanti ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Asserita incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Richiesta di intervento riservato alla discrezionalità del legislatore ed indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Assistenza - Invalidità civile - Ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento relativo alla domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Termine di decadenza di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa - Lamentata irragionevolezza per l'assoggettamento indifferenziato al medesimo termine di decadenza previsto per le azioni giudiziarie volte al riconoscimento dello stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità rilevanti ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Asserita incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Richiesta di intervento riservato alla discrezionalità del legislatore ed indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 42
co. 3
legge
24/11/2003
n. 326
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte