Ordinanza 270/2009 (ECLI:IT:COST:2009:270)
Massima numero 34009
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
08/10/2009; Decisione del
08/10/2009
Deposito del 23/10/2009; Pubblicazione in G. U. 28/10/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione al ricorrente e termini per la notificazione e il deposito dell'ordinanza della Corte.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione al ricorrente e termini per la notificazione e il deposito dell'ordinanza della Corte.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della impugnata deliberazione della Camera dei deputati.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della impugnata deliberazione della Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
19/12/2008
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 24
co. 3