Sentenza 121/2023 (ECLI:IT:COST:2023:121)
Massima numero 45633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/05/2023;  Decisione del  24/05/2023
Deposito del 15/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45632  45634  45635


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Illecito amministrativo previsto da disposizione regionale convergente sul medesimo fatto storico disciplinato dalla legge penale - Possibilità - Condizione - Divieto di deroga al meccanismo di applicazione residuale della sanzione amministrativa regionale - Divieto di paralizzare l'esercizio dell'azione penale a causa dell'eventuale previa irrogazione della sanzione amministrativa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Regione Siciliana in materia di tutela degli animali, relativamente all'inciso che introduce una deroga al meccanismo di prevalenza della legge penale). (Classif. 232001).

Testo

L’eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali, e delle relative sanzioni, con i reati previsti dal legislatore statale non determina, di per sé, una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale, in quanto l’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 fa sì che la sanzione amministrativa possa in concreto essere irrogata solo in via residuale. Laddove, però, le disposizioni regionali e statali convergano sul medesimo fatto storico, qualificato come illecito amministrativo dalle prime e quale reato dalle seconde, e la legislazione regionale introduca un’eccezione al citato meccanismo della prevalenza, la competenza esclusiva viene lesa, frustrando così l’applicazione uniforme della legge penale per l’intero ordinamento giuridico e determinando altresì il rischio – alla luce dell’odierno contesto ordinamentale, orientato alla tutela del principio del ne bis in idem per l’autore dell’illecito – di paralizzare l’azione penale, ove preceduta dall’inflizione della sanzione amministrativa. (Precedenti: S. 201/2021 – mass. 40810; S. 121/2018).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, in materia di tutela degli animali, limitatamente all’inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Pur risultando affine ad altre formule utilizzate dal legislatore statale, l’inciso – a differenza del ricorso ad altra formula, quale «salvo che il fatto costituisca reato» o equivalente, ovvero all’assenza di previsioni circa il possibile concorso tra illeciti – introduce un regime di “doppio binario” sanzionatorio, determinando una deroga non consentita al meccanismo di prevalenza di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/08/2022  n. 15  art. 34  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte