Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Istituzione della professione di animatore turistico - Ricorso del Governo - Assenza di previsione nella legislazione nazionale che definisce le figure professionali turistiche - Indebita interferenza nella materia delle "professioni", attribuita alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». Nel descriverne i connotati distintivi, la disposizione censurata, in violazione della competenza statale nella materia delle "professioni", istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135, la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 222/2008, n. 57/2007, n. 153 e n. 424/2006.