Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34010  34012  34013  34014  34015  34016  34017


Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Indicazione dei requisiti per l'esercizio della professione di animatore turistico - Ricorso del Governo - Indebita interferenza nella materia delle "professioni", attribuita alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l' art. 3, comma 7, come sostituito dall'art. 4 della legge della Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo». Difatti, alla illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, consegue anche la caducazione della disposizione denunciata per violazione della competenza statale nella materia delle "professioni", in quanto contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  01/02/2000  n. 4  art. 3  co. 7

legge della Regione Emilia Romagna  27/05/2008  n. 7  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/2001  n. 135  art. 7    co. 5