Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Previsione di requisiti per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Indebita interferenza nella materia delle "professioni", attribuita alla competenza statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Previsione di requisiti per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Indebita interferenza nella materia delle "professioni", attribuita alla competenza statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione 27 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», laddove riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione 27 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», laddove riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/02/2000
n. 4
art. 3
co. 1
legge della Regione Emilia Romagna
27/05/2008
n. 7
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/01/2007
n. 7
art. 10
co. 4
legge 02/02/2007
n. 40
art.