Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34010  34011  34012  34014  34015  34016  34017


Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Previsione di requisiti per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Indebita interferenza nella materia delle "professioni", attribuita alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 10, come introdotto dall'art. 4 della legge della medesima Regione Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, che riconosce alla Regione medesima la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale. La disposizione eccede la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  01/02/2000  n. 4  art. 3  co. 10

legge della Regione Emilia Romagna  27/05/2008  n. 7  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/01/2007  n. 7  art. 10    co. 4  

legge  02/02/2007  n. 40  art.