Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa di principio riservata allo Stato nella materia "professioni" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza regionale "formazione professionale" - Non fondatezza della questione.
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa di principio riservata allo Stato nella materia "professioni" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza regionale "formazione professionale" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituto dall'art. 5 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche. In materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 372/1989, nonché sentenza n. 50/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/02/2000
n. 4
art. 5
co.
legge della Regione Emilia Romagna
27/05/2008
n. 7
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte