Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34010  34011  34012  34013  34015  34016  34017


Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa di principio riservata allo Stato nella materia "professioni" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza regionale "formazione professionale" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituto dall'art. 5 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche. In materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 372/1989, nonché sentenza n. 50/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  01/02/2000  n. 4  art. 5  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  27/05/2008  n. 7  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte