Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Istituzione degli elenchi delle professioni turistiche - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa di principio riservata allo Stato nella materia "professioni" - Riserva alla normativa statale della sola istituzione di albi professionali e non di semplici elenchi aventi carattere meramente ricognitivo o di comunicazione e di aggiornamento - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, limitatamente al primo periodo, della legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, come sostituto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, che affida alle Province la tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni turistiche. Esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attività professionali, in quanto tali albi hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 335/2005.