Sentenza 271/2009 (ECLI:IT:COST:2009:271)
Massima numero 34016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Titolo
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Professioni turistiche - Limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale ed entro i quali la professione può essere esercitata - Ricorso del Governo - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi, oltre che della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Professioni turistiche - Limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale ed entro i quali la professione può essere esercitata - Ricorso del Governo - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi, oltre che della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, secondo periodo, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, nella parte in cui introduce limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata. La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, secondo periodo, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, nella parte in cui introduce limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata. La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/02/2000
n. 4
art. 6
co. 2
legge della Regione Emilia Romagna
27/05/2008
n. 7
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 40 ex art. 49 Trattato CEE
decreto legge 31/01/2007
n. 7
art. 10
co. 4
legge 02/02/2007
n. 40
art.