Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Professioni turistiche - Limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti territoriali nei quali la professione può essere esercitata - Ricorso del Governo - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi, oltre che della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata». La limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni.