Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Attribuzione al Parco della finalità di "tutelare" il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico e il paesaggio - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, sia nel testo originario nella parte in cui «attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di "tutelare", oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio», in quanto viene a violare l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato (esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004); nonché l'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Infatti, le disposizioni censurate vengono a dettare una disciplina relativa alle aree naturali protette, compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 12/2009, n. 387/2008 e n. 422/2002.
In tema di "paesaggio", v. citate sentenze nn. 183 e 182/2006,nonché sentenza n. 367/2007.
Sulla facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate, v. citata sentenza n. 12/2009.