Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Attribuzione al Parco della finalità di "tutelare" il patrimonio naturale e il paesaggio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica del testo originario della disposizione impugnata - Attribuzione al Parco dello scopo di "conservare" anziché di "tutelare" il patrimonio naturale e il paesaggio - Richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Reiezione - Introduzione di una variante puramente lessicale e non contenutistica - Trasferimento al nuovo testo delle censure proposte in relazione a quello originario - Lesione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 che ha sostituito l'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge della medesima Regione 23 ottobre 2007, n. 34. La richiesta di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento, dato che il comma 2 dell'art. 1 della sopravvenuta legge regionale 3 aprile 2008, n. 6, pur sostituendo, nell'impugnato art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), il verbo «tutelare» con quello di «conservare», si è limitato ad apportare alla disposizione censurata una variante puramente terminologica, del tutto equivalente sotto l'aspetto contenutistico, lasciando per il resto invariato il testo originario; sicché in considerazione del trasferimento della questione al nuovo testo, che sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, vale anche in questo la conclusione di lesività della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" già espressa in relazione al testo originario delle disposizioni denunciate.
Sulla competenza esclusiva dello Stato in tema di conservazione ambientale e paesaggistica", v. citate sentenze n. 226/2009 e n. 367/2007.
Sul trasferimento della questione a norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. citate sentenze n. 168/2008 e n. 533/2002.