Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Sanzioni amministrative - Disposizione della Regione Siciliana sull'abbandono di animali - Sovrapponibilità a una fattispecie penale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e del principio del ne bis in idem protetto anche a livello convenzionale ed europeo - Illegittimità costituzionale. (Classif. 216021).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 12, comma 5, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, che, irrogando una sanzione amministrativa nel caso di abbandono di animali domestici o di affezione, coincide nella sostanza con l’art. 727, primo comma, cod. pen. e determina la pressoché totale sovrapponibilità tra le due fattispecie. La disposizione impugnata dal Governo, così priva di qualsiasi ambito autonomo di applicazione, non solo è resa inutile rispetto alle finalità di tutela perseguite dal legislatore regionale, ma pregiudica altresì l’effettività della corrispondente disposizione penale, per effetto del generale divieto di ne bis in idem, fondato sulla Costituzione così come sulle norme convenzionali e del diritto dell’Unione europea vincolanti per il nostro ordinamento. Essa, inoltre, rischia di frustrare, nell’ambito regionale siciliano, le finalità di politica criminale del legislatore statale, ove le sanzioni amministrative vengano applicate dall’autorità amministrativa prima del processo penale. (Precedente: S. 149/2022 – mass. 44927).