Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri - Individuazione, ad opera del Piano, degli interventi da assoggettare al nulla osta regionale e delle relative procedure - Ricorso del Governo - Sopravenuta modifica della disposizione censurata - Richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Insussistente certezza della mancata applicazione della disposizione nel periodo di sua vigenza e comunque della definitiva abrogazione della disposizione stessa - Reiezione - Alterazione dell'ordine di prevalenza, riservato alla normativa statale, tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. È infatti inibito alle Regioni introdurre disposizioni che violino il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004», oltre che l'«art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.