Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Limiti e divieti all'attività venatoria previsti dalle leggi quadro statali - Non operatività nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" - Ricorso del Governo - Violazione della disciplina statale, avente carattere di riforma economico-sociale, che delimitando il periodo venatorio stabilisce il nucleo minimo di salvaguardia delle specie cacciabili - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, il quale prevede che nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" non siano operanti i limiti e i divieti all'attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; inoltre, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 165/2009.
Sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale, delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, v. citate sentenze n. 227/2003 e n. 323/1998.