Sentenza 273/2009 (ECLI:IT:COST:2009:273)
Massima numero 34022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Titolo
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per non aver il rimettente specificato se l'imputato avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti - Reiezione.
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per non aver il rimettente specificato se l'imputato avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti - Reiezione.
Testo
Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria che l'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen. stabilisce per la diffamazione comune, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe specificato se l'imputato nel giudizio a quo avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Infatti, il rimettente specifica che è stata la stessa difesa a richiedere reiteratamente al collegio di sollevare la questione di costituzionalità.
Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria che l'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen. stabilisce per la diffamazione comune, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe specificato se l'imputato nel giudizio a quo avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Infatti, il rimettente specifica che è stata la stessa difesa a richiedere reiteratamente al collegio di sollevare la questione di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
codice penale militare di pace
n.
art. 227
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte