Sentenza 273/2009 (ECLI:IT:COST:2009:273)
Massima numero 34023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34022  34024


Titolo
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa quando questa sia un pubblico ufficiale e l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato inerente all'esercizio delle funzioni ( ex art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.) - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen. La diffamazione militare e quella "comune" presentano una piena equivalenza, sotto il profilo sia della condotta che dell'oggettività giuridica del reato, essendo la prima in rapporto di specialità rispetto alla seconda, dalla quale si differenzia solo per la qualità del soggetto agente e della persona offesa. Se questa Corte ha identificato la ratio giustificativa del diverso regime di procedibilità che caratterizza i due crimini nell'interesse eminentemente pubblico della disciplina e del servizio, non vi sono ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis: infatti, posto che il presupposto di quest'ultima è che l'offeso sia un pubblico ufficiale e che il fatto a questi attribuito inerisca all'esercizio delle funzioni, viene in rilievo un interesse pubblico all'accertamento del fatto che non può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche al delitto di diffamazione militare.


-Sul rapporto reati comuni-reati militari v., citate, ex plurimis, sentenze n. 272/1997 e n. 448/1991.


-V., citata, ordinanza n. 410/2000, che ha ritenuto legittima l'esclusione della procedibilità a querela per il delitto di diffamazione militare.



Atti oggetto del giudizio

codice penale militare di pace    n.   art. 227  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte