Sentenza 273/2009 (ECLI:IT:COST:2009:273)
Massima numero 34024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34022  34023


Titolo
Reati militari - Diffamazione militare - Possibilità per l'accusato di provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa quando per detti fatti sia aperto o si inizi contro di essa un procedimento penale (ex art. 596, terzo comma, n. 2) cod. pen.) - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo
La declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza, dell'art. 227 cod. pen. milit. pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen., deve essere estesa, per le medesime ragioni, anche a quella parte della norma che non prevede l'applicabilità anche alla diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2) e quarto comma, cod. pen..

Atti oggetto del giudizio

codice penale militare di pace    n.   art. 227  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27