Sentenza 274/2009 (ECLI:IT:COST:2009:274)
Massima numero 34025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello dell'imputato - Preclusione - Irrazionalità intrinseca e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza.


-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario.


-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991.


-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 443  co. 1

legge  20/02/2006  n. 46  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte