Sentenza 275/2009 (ECLI:IT:COST:2009:275)
Massima numero 34026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro e occupazione - Lavoratrici - Proseguimento nel lavoro oltre il sessantesimo anno di età - Previsione dell'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia - Applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali subordinata all'adempimento del detto onere - Ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori in base al sesso - Lesione del principio di parità di trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l'art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. La disposizione censurata, infatti, condizionando il diritto della lavoratrice di prestare la propria attività fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore di sesso maschile ad un adempimento non previsto per l'uomo, non consente la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro. (Assorbimento delle questioni relative agli artt. 4 e 35 Cost.).

V., citata, sentenza n. 498 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, che conteneva una disciplina analoga.

Sul conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, sul licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo, v., citata, sentenza n. 137 del 1986.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  11/04/2006  n. 198  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte