Ordinanza 277/2009 (ECLI:IT:COST:2009:277)
Massima numero 34028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:
34029
Titolo
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della personalità della responsabilità nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della personalità della responsabilità nonché contrasto con la finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 61
co. 1
decreto-legge
23/05/2008
n. 92
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte