Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità, di offensività, della finalità rieducativa della pena e lesione della libertà personale - Sopravvenute modifiche normative che incidono sulla disciplina dettata dalla norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici a quibus .
Devono essere restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la norma impugnata è stata modificata sia dalla legge di conversione del decreto sia dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni nei giudizi a quibus.
-V., citata, ordinanza n. 398/2005.