Sentenza 121/2023 (ECLI:IT:COST:2023:121)
Massima numero 45635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/05/2023;  Decisione del  24/05/2023
Deposito del 15/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45632  45633  45634


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Sanzioni amministrative - Disposizione della Regione Siciliana sull'abbandono di animali - Rimozione, mediante pronuncia di accoglimento, dell'inciso che introduce una deroga al meccanismo di prevalenza della legge penale - Conseguente riespansione di tale meccanismo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del ne bis in idem convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 216021).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, dell’art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata nello stesso giudizio costituzionale. Infatti, con l’ablazione dell’inciso della legge regionale «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale», che impediva l’applicazione del meccanismo di prevalenza di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, si riespande la garanzia contro il rischio di duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto, consentendo all’autorità amministrativa di sospendere il procedimento sanzionatorio e di trasmettere gli atti al pubblico ministero.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/08/2022  n. 15  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4