Ordinanza 278/2009 (ECLI:IT:COST:2009:278)
Massima numero 34030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
19/10/2009; Decisione del
19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Procedimento in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi - Possibilità di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure degli eredi degli eredi del presunto genitore - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento in ordine all'accertamento dello status di figlio naturale nonché violazione del diritto di azione - Questione formulata in forma ancipite e richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Procedimento in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi - Possibilità di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure degli eredi degli eredi del presunto genitore - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento in ordine all'accertamento dello status di figlio naturale nonché violazione del diritto di azione - Questione formulata in forma ancipite e richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo; dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo; dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite.
Sulla manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata in riferimento a parametri in parte coincidenti, v., citate, ordinanze n. 80 del 2009 e n. 379 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 276
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte