Ordinanza 279/2009 (ECLI:IT:COST:2009:279)
Massima numero 34031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Competenza - Reati concernenti la gestione dei rifiuti e reati in materia ambientale commessi nella Regione Campania fino al 31 dicembre 2009 - Attribuzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli delle funzioni di pubblico ministero, ai giudici dello stesso Tribunale delle funzioni di GIP e GUP e, in composizione collegiale, di giudice delle misure cautelari; applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso nei quali non sia già stata esercitata l'azione penale - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge nonché del divieto di introdurre nuovi giudici speciali - Sopravvenuta conversione in legge del decreto contenente la norma censurata, con conseguente mutamento della normativa - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui, avuto riguardo ai reati concernenti la gestione dei rifiuti e ai reati ambientali commessi nella Regione Campania fino al 31 dicembre 2009, attribuiscono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero e ai giudici dello stesso Tribunale le funzioni di GIP e GUP e, in composizione collegiale, quelle di giudice delle misure cautelari, e prevedono l'applicazione della novella ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in cui non sia ancora stata esercitata l'azione penale. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, e il mutamento della normativa censurata rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 3  co. 1

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 3  co. 2

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 3  co. 5

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 3  co. 9

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte