Processo penale - Dibattimento - Assunzione delle prove dichiarative - Impossibilità per il giudice di decidere le forme in cui assumere il dichiarante - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi del giusto processo - Questione sollevata sulla base di premesse interpretative intrinsecamente contraddittorie - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme in cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone. Il rimettente afferma che, dovendo sentire come testi persone raggiunte da indizi di reità ma non formalmente indagate, sarebbe poi, costretto, in sede di decisione, a dichiarare inutilizzabili le loro dichiarazioni, poiché, da un lato, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. prescinde dall'adempimento postumo dell'iscrizione del dichiarante nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro, l'art. 210 cod. proc. pen. può applicarsi solo se la persona da esaminare ha formalmente assunto la qualità di indagato. Così facendo, però, il rimettente non tiene conto del collegamento sistematico tra l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197, comma 1, lettere a) e b), e 210 del codice di rito: il primo attua una tutela anticipata delle incompatibilità con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197 suddetto nei confronti dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, incompatibilità che, a loro volta, impongono che l'esame del soggetto avvenga nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Perciò delle due l'una: o si ritiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. colpisca anche le dichiarazioni rese da chi non è mai stato formalmente indagato, ma allora il giudice ha il potere-dovere di sentire tale soggetto nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., oppure si nega al giudice tale potere-dovere, ma allora bisogna ritenere che anche la inutilizzabilità non può prescindere dalla formale assunzione della qualità di indagato, il che farebbe cadere uno dei presupposti delle censure sollevate. La combinazione dei due assunti rende contraddittorie le premesse interpretative.
-Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà delle premesse interpretative v., citate, ex plurimis, ordinanza n. 127/2009, n. 427 e n. 218/2008.