Ordinanza 281/2009 (ECLI:IT:COST:2009:281)
Massima numero 34033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  19/10/2009;  Decisione del  19/10/2009
Deposito del 29/10/2009; Pubblicazione in G. U. 04/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Termine per la difesa - Nomina o designazione di nuovo difensore a seguito di revoca o rinuncia al mandato - Sindacabilità da parte del giudice della fondatezza della richiesta presentata dal nuovo difensore per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza, indebita incidenza sulla posizione degli altri soggetti coinvolti nel processo nonchè violazione del principio della ragionevole durata del processo - Questione prospettata in relazione a funzionamento patologico della disciplina, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Petitum generico - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati.

Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006).

Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 108  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte