Processo penale - Termine per la difesa - Nomina o designazione di nuovo difensore a seguito di revoca o rinuncia al mandato - Sindacabilità da parte del giudice della fondatezza della richiesta presentata dal nuovo difensore per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento - Mancata previsione - Asserita irragionevolezza, indebita incidenza sulla posizione degli altri soggetti coinvolti nel processo nonchè violazione del principio della ragionevole durata del processo - Questione prospettata in relazione a funzionamento patologico della disciplina, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Petitum generico - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati.
Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006).
Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).