Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree ritenute non idonee all'installazione - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Contrasto con la previsione statale che riserva alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008, in quanto l'individuazione di una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con la normativa statale di cornice posta dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, la quale, anziché fissare specifiche limitazioni o divieti inderogabili, demanda ad apposite linee guida da adottare in sede di Conferenza unificata il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio, ed è solo in attuazione di tali linee guida (peraltro, allo stato non ancora adottate) che le singole Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a) ed e), Cost.].
Sull'attribuzione della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 342/2008 e n. 364/2006.
Sulla rilevanza che riveste, in relazione agli impianti eolici e fotovoltaici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. la citata sentenza n. 166/2009.
In materia di energia si veda, altresì, la citata sentenza n. 383/2005.
Per l'affermazione che la presenza di diverse competenze legislative «giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009.