Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Previsione del versamento di un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti - Natura di misura di compensazione patrimoniale destinata (secondo l'interpretazione testuale della disposizione e i relativi i lavori preparatori) a favore della Regione o della Provincia eventualmente delegata - Violazione di un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"- Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 che, nel contemplare il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto, introduce una misura di compensazione, destinata a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto. La disposizione si pone in contrasto con la normativa di cui agli artt. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 e 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 che, da un lato, prescrive che «l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province», dall'altro, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, consente anche al legislatore regionale di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro alla condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate. [Restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a) ed e), Cost.].
Sul divieto, imposto al legislatore regionale dall'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, v. la citata sentenza n. 383 del 2005.