Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Necessario rispetto, da parte degli enti territoriali, dei principi costituzionali contabili come definiti dalla legge statale, anche in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Necessità, nel procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio, di reperire le risorse nel bilancio di previsione in vigore, e non in quello in cui si è formato il debito, secondo i principi dell'annualità del bilancio e della copertura finanziaria, con esclusione della prevalenza della sostanza sulla forma (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Molise che individuano, nell'esercizio 2021, le risorse per fronteggiare debiti riconosciuti come fuori bilancio nel 2022). (Classif. 216003).
La normativa statale dettata in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici vincola tutti gli enti territoriali, in quanto funzionale a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. (Precedenti: S. 81/2023 – mass. 45458; S. 44/2021 – mass. 43707; S. 130/2020 – mass. 43489).
Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione al principio dell’annualità del bilancio, in ragione del quale quest’ultimo è predisposto secondo periodi di gestione coincidenti con l’anno solare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e dell’Allegato 1, par. 1, al d.lgs. n. 118 del 2011. I principi contenuti in quest’ultimo, tra cui quello della cadenza annuale del bilancio, rappresentano norme interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la cui violazione determina la lesione della competenza esclusiva ivi prevista.
Il principio dell’obbligo di copertura della spesa, di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., impone che le risorse apprestate, oltre ad essere idonee, siano anche congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell’equilibrio di bilancio, canone costituzionale che opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte. (Precedenti: S. 226/2021 – mass. 44387; S. 156/2021 – mass. 44068; S. 106/2021 – mass. 43885; S. 197/2019 – mass. 41882).
Ai sensi del dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011, la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve contestualmente individuare le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al suddetto riconoscimento. Le risorse occorrenti devono essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta e la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili. (Precedente: S. 51/2023 – mass. 45434).
Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, enunciato nell’Allegato 1, par. 18, al d.lgs. n. 118 del 2011, non è applicabile al procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto si risolverebbe nella sostanziale disapplicazione della disciplina statale che regola il suddetto procedimento.
La relativa disciplina, viceversa, è da rispettare con rigore, in considerazione del carattere eccezionale delle relative fattispecie rispetto all’ordinario e corretto modus operandi delle regioni in materia di programmazione e gestione finanziaria.
(Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e, Cost., in relazione al principio contabile espresso nell’Allegato 1, par. 1, al d.lgs. n. 118 del 2011, degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 18 e n. 19 del 2022, che imputano i debiti scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico all’esercizio di bilancio 2021 anziché a quelle del 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto ad agosto 2022. Dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 18 e n. 19 del 2022 discende che i successivi artt. 3 di ciascuna legge regionale, limitandosi a disciplinare la relativa entrata in vigore, non hanno più ragion d’essere).