Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Ricorso della Regione Calabria - Eccezione di inammissibilità per prospettazione generica delle questioni - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Ricorso della Regione Calabria - Eccezione di inammissibilità per prospettazione generica delle questioni - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità in quanto le censure mosse nei confronti degli artt. 77 e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sarebbero eccessivamente generiche. Infatti, le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente consentono di individuare l'oggetto delle singole questioni, i parametri evocati e gli specifici profili di illegittimità costituzionale prospettati per ciascuna delle norme impugnate.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità in quanto le censure mosse nei confronti degli artt. 77 e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sarebbero eccessivamente generiche. Infatti, le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente consentono di individuare l'oggetto delle singole questioni, i parametri evocati e gli specifici profili di illegittimità costituzionale prospettati per ciascuna delle norme impugnate.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 158
Trattato CE
n.
art. 159
Trattato CE
n.
art. 104