Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Ricorso della Regione Calabria - Preliminare individuazione, ad opera della Corte, della normativa denunciata .
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Ricorso della Regione Calabria - Preliminare individuazione, ad opera della Corte, della normativa denunciata .
Testo
Sebbene nell'epigrafe del primo ricorso siano indicati, tra le disposizioni censurate, gli artt. 77 e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in realtà la normativa denunciata va circoscritta alle disposizioni in relazione alle quali la ricorrente svolge argomentazioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale e cioè del comma 1 dell'art. 77 e dei commi 3, 4 e 19 dell'art. 77-ter. A questi ultimi si aggiunge il comma 1 del medesimo art. 77-ter, che deve essere ritenuto implicitamente censurato nella parte in cui qualifica come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» le norme contenute nei successivi commi da 2 a 19, e quindi anche i commi 3 e 4 oggetto di specifiche censure. Inoltre, con il secondo ricorso, la censura mossa all'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, è circoscritta dalla stessa ricorrente al solo comma 5-bis, inserito dal richiamato art. 2, comma 42, nel testo dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008.
Sebbene nell'epigrafe del primo ricorso siano indicati, tra le disposizioni censurate, gli artt. 77 e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in realtà la normativa denunciata va circoscritta alle disposizioni in relazione alle quali la ricorrente svolge argomentazioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale e cioè del comma 1 dell'art. 77 e dei commi 3, 4 e 19 dell'art. 77-ter. A questi ultimi si aggiunge il comma 1 del medesimo art. 77-ter, che deve essere ritenuto implicitamente censurato nella parte in cui qualifica come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» le norme contenute nei successivi commi da 2 a 19, e quindi anche i commi 3 e 4 oggetto di specifiche censure. Inoltre, con il secondo ricorso, la censura mossa all'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, è circoscritta dalla stessa ricorrente al solo comma 5-bis, inserito dal richiamato art. 2, comma 42, nel testo dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte