Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34043  34044  34045  34046  34048  34049  34050  34051  34052  34053  34054


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Fissazione di tetti di spesa al comparto regionale in termini di fabbisogno e indebitamento netto - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta discriminazione delle regioni "svantaggiate" rispetto a quelle più "progredite", con violazione delle competenza regionali - Esclusione - Fissazione di un vincolo di carattere generale per il contenimento della spesa corrente dell'intero settore regionale - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il legislatore statale, con la norma impugnata, si è limitato a fissare il tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Si tratta di una norma che può essere ricondotta ai principi fondamentali di "coordinamento della finanza pubblica", in quanto: a) pone un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente del comparto regionale; b) non prevede invece gli strumenti e le modalità per il perseguimento del medesimo obiettivo, la cui individuazione resta affidata alle scelte discrezionali delle Regioni nell'ambito della propria sfera di autonomia. Ne discende che non sussiste la presunta violazione dell'art. 3, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., in quanto la norma impugnata non introduce alcuna discriminazione tra Regioni con differenti gradi di sviluppo, ma si limita a porre un vincolo generale per l'intero settore regionale; d'altro canto gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi.

Sull'obbligo di rispettare il Patto di stabilità e crescita, v. citate sentenze n. 237/2009, n. 267/2006, n. 36/2004.

Sulla definizione di una norma quale principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 417/2005 e n. 4/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 77  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte