Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Fissazione di tetti di spesa al comparto regionale in termini di fabbisogno e indebitamento netto - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali per introduzione di misure di estremo dettaglio per un periodo irragionevolmente ampio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", compatibile con un'adeguata programmazione della spesa corrente regionale nei limiti stabiliti dalla disciplina denunciata - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Fissazione di tetti di spesa al comparto regionale in termini di fabbisogno e indebitamento netto - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali per introduzione di misure di estremo dettaglio per un periodo irragionevolmente ampio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", compatibile con un'adeguata programmazione della spesa corrente regionale nei limiti stabiliti dalla disciplina denunciata - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che fissa un tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., visti in connessione con il principio di ragionevolezza. Non solo, nella specie, viene in rilievo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte, ma l'arco temporale di tre anni non è «irragionevolmente ampio», risultando, al contrario, idoneo a consentire una adeguata programmazione dei limiti della spesa corrente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che fissa un tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., visti in connessione con il principio di ragionevolezza. Non solo, nella specie, viene in rilievo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte, ma l'arco temporale di tre anni non è «irragionevolmente ampio», risultando, al contrario, idoneo a consentire una adeguata programmazione dei limiti della spesa corrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte