Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34043  34044  34045  34046  34047  34048  34050  34051  34052  34053  34054


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 - Fissazione di tetti di spesa al comparto regionale in termini di fabbisogno e indebitamento netto - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica" - Insussistente obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa dello Stato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che fissa un tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in quanto, tenuto conto che la disposizione denunciata costituisce un principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa dello Stato.

Sul principio di leale collaborazione nell'esercizio della competenza legislativa, v. citate sentenze nn. 249, 232, 225, 107 e 88/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 77  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte