Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34043  34044  34045  34046  34047  34048  34049  34051  34052  34053  34054


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Fissazione di tetti di spesa al complesso della spesa finale di ciascuna Regione per ciascun anno del triennio 2009/2011 - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali per introduzione di misure di estremo dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 119 Cost. Gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno possono essere conseguiti solo se vengono fissati, con validità per l'intero comparto regionale, precisi limiti, che devono necessariamente tradursi in cifre per acquistare effettività e non ridursi a mere indicazioni di massima, inidonee a conseguire i risultati voluti e imposti dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La disposizione denunciata si mantiene, dunque, nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 77  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte