Sentenza 123/2023 (ECLI:IT:COST:2023:123)
Massima numero 45676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/03/2023;  Decisione del  09/03/2023
Deposito del 16/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45677  45678  45679


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimazione all'intervento ovvero alla costituzione nel giudizio incidentale da parte del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio incidentale - Esclusione. (Classif. 111002).

Testo

È inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, nella questione di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, in via consequenziale, l’art. 51, comma 7, primo periodo, dell’Allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 2016. Anche per questo soggetto – come già affermato per il PM, nonostante a quest’ultimo debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo –, si deve ritenere, anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale. Né sussiste, nel caso di specie, il nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti che sia idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, a legittimarne l’intervento in giudizio. (Precedente: S. 361/1998 – mass. 24226).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/2001  n. 97  art. 7  co. 1

decreto legislativo  26/08/2016  n. 174  art. 51  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4    co. 3