Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimazione all'intervento ovvero alla costituzione nel giudizio incidentale da parte del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio incidentale - Esclusione. (Classif. 111002).
È inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, nella questione di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, in via consequenziale, l’art. 51, comma 7, primo periodo, dell’Allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 2016. Anche per questo soggetto – come già affermato per il PM, nonostante a quest’ultimo debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo –, si deve ritenere, anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale. Né sussiste, nel caso di specie, il nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti che sia idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, a legittimarne l’intervento in giudizio. (Precedente: S. 361/1998 – mass. 24226).