Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Proroga per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali per introduzione immotivata di misure incidenti in modo indiscriminato e per un periodo irragionevolmente ampio sul potere di reperimento delle risorse per finanziare le funzioni attribuite alle Regioni - Esclusione - Congruità della programmazione finanziaria in funzione dell'attuazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Proroga per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali per introduzione immotivata di misure incidenti in modo indiscriminato e per un periodo irragionevolmente ampio sul potere di reperimento delle risorse per finanziare le funzioni attribuite alle Regioni - Esclusione - Congruità della programmazione finanziaria in funzione dell'attuazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che proroga, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato. Si tratta di una misura eccezionale, la cui applicazione è limitata al triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale, volta ad evitare che il rispetto del Patto di stabilità interno induca le Regioni ad azionare la leva fiscale, per far fronte alle spese. Occorre notare che si tratta di tributi statali e che le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza degli stessi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, che può pertanto ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; peraltro, l'arco temporale di tre anni è da ritenere congruo per un'adeguata programmazione dell'opera di contenimento della spesa pubblica.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che proroga, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato. Si tratta di una misura eccezionale, la cui applicazione è limitata al triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale, volta ad evitare che il rispetto del Patto di stabilità interno induca le Regioni ad azionare la leva fiscale, per far fronte alle spese. Occorre notare che si tratta di tributi statali e che le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza degli stessi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, che può pertanto ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; peraltro, l'arco temporale di tre anni è da ritenere congruo per un'adeguata programmazione dell'opera di contenimento della spesa pubblica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte