Sentenza 284/2009 (ECLI:IT:COST:2009:284)
Massima numero 34054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Spese in conto capitale delle Regioni e delle Province autonome per interventi cofinanziati - Non computabilità nella base di calcolo, a decorrere dall'anno 2008, della sola quota di finanziamento comunitario e non anche di quelle relative al finanziamento statale e regionale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio comunitario di inscindibilità delle quote di cofinanziamento - Esclusione - Contemperamento della esigenza di proficua utilizzazione dei fondi europei con quella di garanzia del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Spese in conto capitale delle Regioni e delle Province autonome per interventi cofinanziati - Non computabilità nella base di calcolo, a decorrere dall'anno 2008, della sola quota di finanziamento comunitario e non anche di quelle relative al finanziamento statale e regionale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio comunitario di inscindibilità delle quote di cofinanziamento - Esclusione - Contemperamento della esigenza di proficua utilizzazione dei fondi europei con quella di garanzia del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, il quale non esclude dal computo, ai fini dell'osservanza dei limiti del Patto di stabilità interno, le quote di cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, con asserita violazione dei principi di complementarità e di addizionalità, presenti in numerose norme comunitarie, stante l'inscindibilità delle quote di cofinanziamento statale e regionale dalle somme erogate dall'Unione europea. In realtà, le norme comunitarie, richiamate come parametri interposti, sanciscono i principi suddetti per stabilire che il contributo dell'Unione europea nel finanziamento di progetti nelle Regioni dell'obiettivo «Convergenza» debba accompagnarsi al contributo dello Stato membro e della stessa Regione beneficiaria del fondo, allo scopo di responsabilizzare sia lo Stato sia le Regioni. Ma dai suddetti principi non è ricavabile la conseguenza di una inscindibilità assoluta ed a tutti gli effetti delle componenti aggregate del finanziamento; infatti, in armonia con gli stessi vincoli comunitari, la norma impugnata va nella direzione di contemperare l'esigenza di una proficua utilizzazione dei fondi europei e quella di garantire il Patto di stabilità interno; d'altro canto, l'esclusione delle quote di cofinanziamento regionale rischierebbe di vanificare il rispetto del Patto di stabilità interno, giacché si tratta pur sempre di spese a carico dei bilanci delle Regioni, che ben possono essere programmate e modulate, in relazione ai progetti per i quali si chiede il finanziamento europeo, tenendo conto dei limiti posti dal Patto stesso.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, il quale non esclude dal computo, ai fini dell'osservanza dei limiti del Patto di stabilità interno, le quote di cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, con asserita violazione dei principi di complementarità e di addizionalità, presenti in numerose norme comunitarie, stante l'inscindibilità delle quote di cofinanziamento statale e regionale dalle somme erogate dall'Unione europea. In realtà, le norme comunitarie, richiamate come parametri interposti, sanciscono i principi suddetti per stabilire che il contributo dell'Unione europea nel finanziamento di progetti nelle Regioni dell'obiettivo «Convergenza» debba accompagnarsi al contributo dello Stato membro e della stessa Regione beneficiaria del fondo, allo scopo di responsabilizzare sia lo Stato sia le Regioni. Ma dai suddetti principi non è ricavabile la conseguenza di una inscindibilità assoluta ed a tutti gli effetti delle componenti aggregate del finanziamento; infatti, in armonia con gli stessi vincoli comunitari, la norma impugnata va nella direzione di contemperare l'esigenza di una proficua utilizzazione dei fondi europei e quella di garantire il Patto di stabilità interno; d'altro canto, l'esclusione delle quote di cofinanziamento regionale rischierebbe di vanificare il rispetto del Patto di stabilità interno, giacché si tratta pur sempre di spese a carico dei bilanci delle Regioni, che ben possono essere programmate e modulate, in relazione ai progetti per i quali si chiede il finanziamento europeo, tenendo conto dei limiti posti dal Patto stesso.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co.
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge
22/12/2008
n. 203
art. 2
co. 42
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 158
Trattato CE
n.
art. 159
Trattato CE
n.
art. 104