Ordinanza 285/2009 (ECLI:IT:COST:2009:285)
Massima numero 34055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Indennità di frequenza e di accompagnamento per inabilità - Subordinazione del diritto a fruire delle indennità alla titolarità della carta di soggiorno - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali - Successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata e sopravvenuta entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui condiziona il diritto dello straniero legalmente soggiornante nel territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche quali indennità di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289 e assegno di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui viene escluso che l'indennità di accompagnamento di cui sopra possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché non sono in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (sentenza n. 306/2008) e nella parte in cui esclude che, agli stessi, possa essere attribuita la pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971, n. 118 (sentenza n. 11/2009). Inoltre, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore per l'Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i cui principi si riflettono sulla disciplina dettata in tema di indennità di frequenza.


-V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte