Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità delle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento della famiglia di fatto rispetto a quella legittima, nonché differenti possibilità di agire in giudizio e diversa intensità di garanzie processuali - Petitum indeterminato e mancata verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317-bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum, infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione.
Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009.Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.