Ordinanza 287/2009 (ECLI:IT:COST:2009:287)
Massima numero 34084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Misure di sicurezza - Periodo minimo di durata - Necessità di tenere conto del tempo dell'esecuzione provvisoria anche quando la durata minima della misura di sicurezza stabilita in sentenza sia coincidente o inferiore al periodo applicato in via provvisoria - Ritenuta mancata previsione dell'obbligo dell'autorità procedente di rinnovare il provvedimento ex art. 206 cod. pen. "eventualmente in occasione degli accertamenti periodici", nonché del termine di scadenza della misura - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle misure cautelari, lesione del diritto alla salute - Concorrenza di più motivi di inammissibilità della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. In primo luogo, per mancanza o non riconoscibilità di un petitum specifico, avendo il rimettente omesso di indicare chiaramente quali interventi vengano chiesti alla Corte con riguardo ai rilievi formulati. In secondo luogo, il rimettente ha valutato la rilevanza della questione sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, costituito dalla considerazione che il protrarsi della misura di sicurezza detentiva disposta in via provvisoria configuri una restrizione priva di titolo, essendo invece attribuito al giudice che procede un controllo sulla legittimità del perdurare dell'applicazione provvisoria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 313, comma 2, e 72 cod. proc. pen.). Inoltre, con specifico riferimento all'art. 32 della Costituzione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate in modo costituzionalmente orientato, essendo ormai indirizzo consolidato quello che esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a carattere detentivo. Il rimettente ha anche omesso di considerare che compete al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità, e che la mancata previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla custodia cautelare, si giustifica in relazione alla diversità di natura e finalità dei due istituti. Il rimettente, infine, suggerendo modifiche alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prospetta soluzioni non costituzionalmente obbligate, afferenti alla discrezionalità del legislatore.

Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di petitum privo dei caratteri di specificità ed univocità, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 117/2009, n. 223/2008, n. 393 e n. 35/2007.

Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di presupposto interpretativo erroneo vedi, citate, ordinanze n. 34/2009, n. 447 e n. 390/2008.

Sull'inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, sentenza n. 208/2009 e ordinanze n. 341 e n. 226/2008.

Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, vedi, citata, sentenza n. 110/1974.

Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione, vedi, ex plurimis, ordinanze n. 83/2007, n. 245/2005 e n. 88/2001.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 206  co. 

codice penale    n.   art. 208  co. 

codice penale    n.   art. 222  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte