Ordinanza 288/2009 (ECLI:IT:COST:2009:288)
Massima numero 34059
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa nei confronti di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa nei confronti di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, in relazione alla delibera del Senato del 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della deliberazione del Senato.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, in relazione alla delibera del Senato del 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della deliberazione del Senato.
Atti oggetto del giudizio
19/02/2009
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte