Sentenza 290/2009 (ECLI:IT:COST:2009:290)
Massima numero 34062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34061  34063  34064


Titolo
Edilizia ed urbanistica - Legge della Regione Marche - Sanatoria di abusi edilizi - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e all'art. 32, comma 27, lettera d) , del decreto-legge n. 269 del 2003 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "giurisdizione, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa" perché la norma pretenderebbe di interpretare norme statali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, censurata, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo lettera l), Cost., ove stabilisce che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 deve essere interpretato nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere. La norma censurata non incide su norme statali ma su una precedente norma regionale, con la conseguenza che ci si dovrebbe chiedere se per tale via la Regione abbia ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, dal momento che la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile: sotto questo profilo, il richiamo all'art. 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost. è inconferente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  27/05/2008  n. 11  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte