Sentenza 290/2009 (ECLI:IT:COST:2009:290)
Massima numero 34063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  02/11/2009;  Decisione del  02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:  34061  34062  34064


Titolo
Edilizia ed urbanistica - Legge della Regione Marche - Sanatoria di abusi edilizi - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 nel senso che i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del titolo di competenza legislativa statale cui imputare le norme di principio asseritamente violate - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, censurata, in riferimento all'art. 117, comma secondo lettera s), Cost., ove stabilisce che l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 deve essere interpretato nel senso che i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere, deve essere rigettata l'eccezione secondo cui la censura di contrasto con le norme statali di principio che disciplinano la materia del condono edilizio sarebbe inammissibile perché nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri non sarebbe indicato il titolo di competenza statale che dovrebbe consentire a tali norme di principio di imporsi come limite al legislatore regionale: infatti, la materia nella quale opera il condono edilizio è quella del "governo del territorio", cui sono, evidentemente, da riferire le "norme statali di principio" che si asseriscono violate.


-V., citata, sentenza n. 196/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  27/05/2008  n. 11  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte