Edilizia ed urbanistica - Legge della Regione Marche - Sanatoria di abusi edilizi - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a) , della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 nel senso che i vincoli di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano imposti prima della esecuzione delle opere - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente in materia di "governo del territorio" e contrasto con i principi fondamentali in tale materia - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "ed all'art. 32, comma 27, lettera d) , della legge 24 novembre 2003, n. 326"- Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., l'articolo unico della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, limitatamente alle parole "ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326". La norma de qua, tramite un'asserita interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23 del 2004, stabilisce che i vincoli di cui all'art. 32 sopra citato impediscono la sanatoria delle opere abusive se comportano inedificabilità assoluta e sono imposti prima dell'esecuzione delle opere. Come ripetutamente affermato, solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario, con la conseguenza che la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio. Resta assorbita l'ulteriore censura proposta.
-Sul fatto che competa alla legge statale l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario v., citate, sentenze n. 70/2005 e n. 196/2004.
-V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 54/2009 e n. 49/2006. E ordinanza n. 150/2009.