Ordinanza 291/2009 (ECLI:IT:COST:2009:291)
Massima numero 34066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
02/11/2009; Decisione del
02/11/2009
Deposito del 06/11/2009; Pubblicazione in G. U. 11/11/2009
Massime associate alla pronuncia:
34065
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento relativa a ruolo consegnato all'agente della riscossione anteriormente alla data del 1° giugno 2008 - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Esclusione della previsione di nullità dell'atto - Asserita violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Questioni già dichiarate non fondate con precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento relativa a ruolo consegnato all'agente della riscossione anteriormente alla data del 1° giugno 2008 - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Esclusione della previsione di nullità dell'atto - Asserita violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Questioni già dichiarate non fondate con precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - che «dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore» -, in quanto la Corte, con la sentenza n. 58 del 2009, ha già affermato che la norma censurata non viola l'art. 3 Cost. (non essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma»), né lede gli articoli 24 e 111 Cost. (perché «non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato»), né, infine, contrasta con l'art. 97 Cost. (che «non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento»).
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - che «dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore» -, in quanto la Corte, con la sentenza n. 58 del 2009, ha già affermato che la norma censurata non viola l'art. 3 Cost. (non essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma»), né lede gli articoli 24 e 111 Cost. (perché «non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato»), né, infine, contrasta con l'art. 97 Cost. (che «non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento»).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2007
n. 248
art. 36
co. 4
legge
28/02/2008
n. 31
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte